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Si tratta di una prestazione assistenziale concessa dai Comuni e pagata dall'INPS. Spetta a cittadini italiani, comunitari o stranieri in possesso di soggiorno.
L’assegno di maternità è stato previsto dalla legge 448/1998 per le madri che non beneficiano del trattamento previdenziale dell’indennità di maternità, ovvero che ne beneficiano in misura inferiore a quella dell'assegno di maternità, residenti in Italia al momento del parto o dell’ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento pre-adottivo.
Come fare
Al fine di verificare la titolarità all’accesso alle prestazioni sociali agevolate, è necessario mettersi in contatto con i Caaf convenzionati.
E’ concesso dal Comune di residenza tramite i CAAF convenzionati (attualmente CGIL, CISL e ACLI), ma erogato dall’INPS.
Cosa serve
Possono inoltrare la richiesta le neo-mamme con i requisiti sotto riportati:
essere residente nel Comune;
essere cittadina italiana, comunitaria o extra-comunitaria in possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno di lungo periodo o dello status di rifugiato politico o di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria;
non aver beneficiato di alcuna forma di tutela economica dall’INPS oppure della retribuzione per il periodo di maternità;
il figlio, se non è cittadino italiano o comunitario, deve essere in possesso della carta di soggiorno;
il valore dell’ISEE del nucleo familiare in corso di validità, non deve essere superiore a quanto stabilito annualmente dall’INPS.
Cosa si ottiene
L’assegno spetta per ogni figlio: quindi, in caso di parto gemellare oppure di adozione o affidamento di più minori, l’importo è moltiplicato per il numero dei nati o adottati/affidati.
Tempi e scadenze
La domanda va presentata perentoriamente entro sei mesi dalla data del parto, o dell’adozione o dell’affidamento pre-adottivo.
Accedi al servizio
Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.